Buongiorno, Vi sottopongo una italica apparente assurdità:
«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
“Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”.»
(Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 48)
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).
La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi “per motivi di lavoro, studio o cure mediche” possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza.
Pertanto chiunque si trovi all’estero per altri motivi non può esercitare il proprio diritto di voto “che non può essere limitato”.
Questo mi è stato confermato dal Comune di residenza di mia moglie.
Il prossimo 25 settembre io che sono residente all’estero potrò votare, mia moglie che è residente in Italia e fino a novembre sarà quì con me non potrà votare.
Grazie.
Paolo Bianchi