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Servitù di passaggio, quale atto considerare?

di sgaudenzi

Ho un problema con la servitù di un mio terreno.
In sostanza ho una casa di cortile acquistata 9 anni fa casa + terreno di pertinenza per il quale sul mio atto non è indicato nulla circa il fatto che sia gravato da servitù.
Sull’atto del mio vicino invece è indicato che lui possa accedere alla sua proprietà passando sul mio fondo…
Bene… quale atto è da considerare???
Grazie.

Lettera pubblicata il 27 Giugno 2014. L'autore, , ha condiviso solo questo testo sul nostro sito.
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Categorie: - Controversie

La lettera ha ricevuto finora 4 commenti

  1. 1
    Joshua -

    Ha ragione il tuo vicino. Almeno nella misura in cui, da quel che ho compreso, tu abbia acquistato il tuo fondo in un tempo successivo a quello in cui lui ha acquistato il suo. Infatti chi ti ha trasferito il fondo non avrebbe potuto farlo ampliando (cioè sgravando della servitù di passaggio) il suo (ora tuo) diritto di proprietà (“nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”).
    Te ne sei accorto dopo 9 anni?

    PS: naturalmente il tuo singolo caso concreto potrebbe avere delle particolarità che non hai descritto che potrebbero modificare il mio parere.

  2. 2
    roxana -

    Se non ti sta bene potresti impugnare l’atto ed andare davanti ad un giudice di pace.

  3. 3
    Joshua -

    Ma sì, sgaudenzi, fa come ti dice roxana (che non ha nessun dubbio circa la competenza del Giudice di Pace e neppure circa la non necessità di un legale per seguire la causa): magari tra qualche anno e qualche migliaia di euro di spese per farti dare torto la ringrazierai di cuore…

    @roxana: non basta ‘non farsi stare bene’ qualcosa per avere ragione… e neanche fare causa per primi…

  4. 4
    M. -

    Ciao Sgaudenzi,

    un diritto di servitù, essendo un diritto reale su cosa altrui che va a comprimere il diritto di proprietà, deve risultare da un atto scritto nel registro immobiliare.
    Se invece sono maturati i tempi per l’usucapione del diritto di servitù, ma questo non è stato scritto nel registro immobiliare, allora il diritto non c’è.
    Se il diritto di servitù spettava al tuo vicino sulla base di un contratto tra lui ed il signore che ti ha venduto il fondo, allora, con il cambio di proprietario, quel contratto cessa di avere valore.
    Però…..c’è un però…. al di là di quello che ti ho scritto, se il tuo pezzo di terreno rappresenta l’unica possibilità per il tuo vicino di accedere alla sua proprietà, allora il diritto di servitù dovrà essergli concesso, o con le buone, e quindi di comune accordo tra voi due, o con le cattive, ossia tramite una richiesta che potrà fare il tuo vicino al tribunale. Come riferimenti normativi leggi gli artt. 1127; 1128; 1130 del Codice Civile.
    Potresti informarti con il signore che ti ha venduto il fondo e capire perché dall’atto che ti ha dato non risulta questa compressione del tuo diritto di proprietà.
    Se ti ha venduto a 10 una cosa che valeva 8, ed è in mala fede, allora puoi contattare un avvocato, ma più si sta lontani dai tribunali, più si risparmia tempo, danaro e salute.

    Per roxana: a volte, per avere ragione, non basta nemmeno avere ragione.

    Buona giornata a tutti

    M.

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