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Le case Enpam della Diomira Pirelli

di liliana
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Lettera pubblicata il 2 Giugno 2007. L'autore, , ha condiviso solo questo testo sul nostro sito.
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La lettera ha ricevuto finora 38 commenti

Pagine: 1 2 3 4

  1. 31
    Salvatore Cirillo -

    Oggi17-03-2011
    auguri alla nostra ben amata patria Italia per 150 anni patria unita perchè siamo una forza tutti uniti gli azzurri
    perchè Italiani siamo .
    Il Tricolore merita il rispetto dovuto da parte di ogni italiano e immigrato che aspiri ad essere Italiano nel lavoro, nella famiglia, nella società, nella creazione della ricchezza nazionale.
    per aiutare il nostro prossimo

  2. 32
    salvatore.cirillo -

    REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
    Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV
    del regolamento del Fondo di Previdenza Generale
    (Approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’E.N.P.A.M. con delibera del 26/1/2007)
    Art. 1
    (Beneficiari delle prestazioni)
    1. Le prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento sono erogate agli iscritti attivi ed ai
    pensionati del Fondo di Previdenza Generale, nonché ai loro superstiti, come individuati
    dall’articolo 23 del Regolamento del Fondo.
    2. Ai fini della concessione delle prestazioni il reddito complessivo di qualsiasi natura del nucleo
    familiare, riferito all’anno precedente, non deve essere superiore a 6 volte l’importo del
    trattamento minimo INPS nel medesimo anno. Tale limite è aumentato di un sesto per ogni
    componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.
    3. Le domande di prestazione assistenziale, corredate da idonea documentazione, devono essere
    inviate per il tramite dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di competenza.
    Art. 2
    (Prestazioni assistenziali straordinarie agli iscritti ed ai superstiti)
    1. Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, l’Ente può concedere prestazioni assistenziali
    straordinarie in caso di:
    – Spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all’estero, e spese accessorie, purché non
    siano state rimborsate a qualsiasi altro titolo;
    – Malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;
    – spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte
    del nucleo familiare;
    – difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla
    malattia o al decesso dell’iscritto;
    – spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;
    – spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.
    2. Ai fini della valutazione del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, dal reddito complessivo del
    nucleo familiare devono essere dedotte le spese eventualmente sostenute per gli eventi di cui al
    comma 1 del presente articolo.
    3. La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore ad € 7.000,00= indicizzati.
    4. Le prestazioni assistenziali straordinarie possono essere concesse al sanitario e/o all’intero
    nucleo dei superstiti aventi diritto non più di due volte ogni anno solare.
    5. In casi eccezionali, per far fronte ad eventi di particolare gravità, il Comitato esecutivo può
    disporre, con provvedimento motivato, un intervento economico in deroga ai limiti fissati dal2
    comma 2, dell’articolo 1, e dal comma 3

  3. 33
    salvatore cirillo dip. fond. ENPAM -

    E.N.P.A.M.
    di Francesco Toso
    All’inizio della nostra carriera di Medici laureati ed abilitati all’esercizio della professione siamo
    stati automaticamente ed obbligatoriamente iscritti sia all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
    Odontoiatri e sia alla fondazione E.N.P.A.M.
    Non posso negare le difficoltà incontrate in principio, almeno a titolo personale, nel comprendere
    esattamente in cosa consistesse l’ENPAM, quale fosse il suo significato ed il suo valore e
    soprattutto quali fossero i miei obblighi nei confronti dell’Ente.
    In realtà esistono molti mezzi, alla portata di tutti, per comprendere e approfondire tutti gli aspetti
    della Fondazione. Lo scopo di questo documento è di spiegare in modo riassuntivo la posizione del
    medico specializzando nei confronti dell’Ente, ed i suoi obblighi e diritti a riguardo. Mi rendo conto
    che tale trattazione può sembrare a tratti semplicistica, ma cercherò di sottolineare gli aspetti più
    importanti per il Medico Specializzando, anche indicando i canali per eventuali approfondimenti e
    ricerche.
    Breve storia dell’E.N.P.A.M.
    La fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici) è fondazione
    senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato; ha lo scopo di attuare la
    previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.
    L’Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto 11 luglio 1937 n. 1484 come Cassa di
    Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici. Con D.P.R. 27 ottobre 1950 – in esecuzione
    del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli Ordini
    delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse –, la Cassa fu
    trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. – Ente
    Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici. Dal citato D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, trae
    presupposto giuridico l’attività previdenziale ed assistenziale gestita dal Fondo Generale di

  4. 34
    Salvatore Cirillo -

    art. 18 sul lavoro non si tocca
    L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

    L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti e afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo.
    In assenza di questi presupposti, il lavoratore può fare ricorso.
    Prima della Riforma del lavoro del 2012, il giudice – una volta riconosciuta l’illegittimità dell’atto di licenziamento – era obbligato ad ordinare la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e il risarcimento degli stipendi non percepiti, oltre che il mantenimento del medesimo posto che occupava prima del licenziamento. In alternativa, il dipendente poteva accettare un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio, o un’indennità crescente con l’anzianità di servizio.
    La Riforma del 2012

    La legge n. 92 del 2012 ha modificato il testo dell’articolo 18. Le nuove norme superano l’automatismo tra licenziamento ritenuto illegittimo e reintegrazione del lavoratore, distinguendo tra tre tipi di licenziamento: discriminatorio, disciplinare ed economico.
    Licenziamento discriminatorio

    È discriminatorio il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa; dall’appartenenza ad un sindacato a dalla partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali; dal sesso, dall’età, dall’appartenenza etnica o dall’orientamento sessuale.
    In caso di licenziamento discriminatorio, come avveniva con la precedente normativa, l’atto viene dichiarato nullo ed applicata la sanzione massima: reintegrazione (o “reintegro”) con risarcimento integrale (pari a tutte le mensilità perdute ed ai contributi on versati).
    Le stesse regole si applicano in caso di licenziamento orale (cioè comunicato solo verbalmente), o quando il licenziamento è avvenuto in concomitanza col matrimonio, con la maternità o la paternità.
    Licenziamento disciplinare

    Quello disciplinare è il licenziamento motivato dal comportamento del lavoratore. Può essere per “giusta causa” – cioè quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro – o per “giustificato motivo soggettivo”, cioè in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
    Il giudice può ritenere che non ci siano gli estremi per il licenziamento per due motivi: perché il fatto non sussiste; oppure perché il fatto può…

  5. 35
    donatella salina -

    Sono donatella inquilina Enpam di Via Statilio Ottato 9 Roma Da noi abbiamo la Conit come cooperativa che fara’ da intermediaria tra noi e l Enpam Real Estate Gia’ sono arrivate le proposte di acquisto esempio 160 m ila euro per 85 mq mica uno scherzo eh? Poi ho saputo che chi compra rischia non poco perché salteranno fuori arretrati e conguagli di ogni tipo alla fine non le paghi tanto poco queste case che hanno più di sessant anni di vita Vorrei sapere che succede a chi non compra Loro dicono che l affitto resta immutato per 9 anni Dalla vostra esperienza sara’ cosi’ o no ??

  6. 36
    Esther -

    Ma l enpam a 65 anni ti dà 350 euro di pensione al mese. Io mi faccio ridare i soldi piuttosto, e tutti insieme. Tanto hanno pagato i miei.

  7. 37
    Yog -

    Esther, qui si parla della gestione immobiliare dell’ENPAM, non di prestazioni previdenziali: hai capito rava per fava.
    I “soldi tutti assieme” poi, li vedrai solo con il binocolo. Verosimilmente sei sempre stata una quota’A’, per quello hanno pagato i tuoi, dato che sono un pugno di euro all’anno. Come pensionata potrai puntare al reddito di cittadinanza, però se sei proprietaria di casa è una ciofeca pure quello.

  8. 38
    Esther -

    Ah, scusate, ho sbagliato la sezione dell’argomento. Sì una quota A un po’ alta, ma tranquillo, io ci sto attenta a queste cose, mica sono così sprovveduta da intestarmi case, tranne in caso di disgrazia altrui. Io per lo stato (perché bada a comme stanno) italiano ho 300 euro all’anno di isee. Sempre non in caso di disgrazia altrui.

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