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Un giudice che pensa di poter fare quello che vuole della legge

di marianolucci

Capisco che può essere difficile capire la situazione da una lettera, ma se venisse qualcuno sul posto, si renderebbe conto di quanto sia ridicola questa ordinanza.
Sono stato vittima di un caso di malagiustizia, ma il più bello è la sentenza finale che fa ridere chiunque ne viene a conoscenza.
Abito in un edificio al piano terra, mentre al primo piano abita una signora con il solo diritto di passaggio sul cortile di mia esclusiva proprietà, che gli serve per accedere alla scala che si trova a fine cortile.
Nel 2006 ho chiesto una concessione edilizia per la realizzazione di una recinzione con installazione di cancello pedonale, concessione che mi è stata accolta. La signora che abita sopra, mi ha chiamato in causa perché diceva che sostava l’auto davanti al mio cortile (da premettere che la signora è anziana non ha mai posseduto un’ auto non ha la patente e non ha ne marito ne figli). Lei ha chiesto al giudice la reintegra nell’esercizio della facoltà di parcheggio.
Il Giudice nel precetto, da questa ordinanza; Rigetta la domanda di reintegra nell’esercizio della facoltà di parcheggio, ma presupponendo, la possibilità di percorrere il cortile pur senza fermarsi (cosa non possibile visto che per accedere al cortile ci sono n. 7 scale) accoglie la domanda di reintegra nell’esercizio della facoltà di passaggio veicolare, per l’effetto ordina alla parte resistente (Lucci) di consentire a parte ricorrente l’esercizio del passaggio veicolare nel cortile per cui è causa, passaggio che dovrà essere consentito anche mediante la demolizione del cancello di chiusura ove necessario.
Visto questa ordinanza impossibile da mettere in pratica, perché non basterebbe la demolizione del cancello per far entrare un auto perché ce anche un muro, viene nominata una CTU, alla quale, il giudice gli chiede di verificare se prima di tutto, è possibile il passaggio veicolare; qualora si accetti tale possibilità, determini i tempi per le esecuzioni delle opere.

La CTU viene sul posto si rende conto di quanto sia ridicola questa ordinanza non applicabile, e risponde al giudice spiegandogli perfettamente la situazione nel suo giudizio, scrivendo;
il viottolo di accesso che si diparte dal cancello al civico n. 52 posto alla quota stradale, si collega ad una gradinata che da sul cortile di proprietà esclusiva mia (parte resistente), gravato da servitù di passaggio a favore della parte ricorrente; la distanza rilevata tra il cancello e la gradinata è pari a 6 mt. Detta gradinata risulta necessaria al fine di superare il dislivello posto tra il viottolo comune ed il cortile di esclusiva proprietà, infatti mentre il viottolo è posto alla quota stradale, il cortile risulta ad una quota di + 1, 20 mt rispetto alla stessa via.
Il viottolo di accesso si limita quindi ad una sola lunghezza di mt. 6, oltre la quale è presente una gradinata che da accesso al cortile di proprietà esclusiva della parte resistente, risultando impossibile il passaggio veicolare; infatti un qualsiasi veicolo potrebbe entrare nel viottolo e poi tornare indietro vista l’impossibilità di transitarlo.
L’eventuale demolizione del cancello di chiusura, consentirebbe l’accesso di veicoli all’interno del viottolo ma non il passaggio veicolare.

Il giudice non prende in considerazione la CTU dicendo che si è troppo esposto e dispone che l’ufficiale giudiziario procede alle opere necessarie per consentire il passaggio veicolare come da ordinanza. (Passaggio veicolare non esistente essendo un cortile chiuso).
L’Ufficiale Giudiziario verrà diverse volte ma senza poter mettere in pratica l’ordinanza ridicola.
Il sottoscritto prova a fare un ricorso di opposizione all’esecuzione sperando che il giudice ammettesse di aver capito male ( che non esiste un passaggio veicolare perché trattasi di un cortile chiuso con la presenza di sette scale non transitabili), ricorso che viene respinto.
Quando molto tardi il giudice si rende conto (dopo tanti anni di studio), che in un cortile posto ad una quota di 1, 20 mt. rispetto alla strada non è possibile transitare con un veicolo, cambia idea dicendo che il passaggio veicolare deve avvenire fino alle scale, cioè nel viottolo e non più nel cortile. Quindi dopo tre anni ha già capito la differenza tra viottolo che si trova al livello della strada e cortile non transitabile perché sopra la quota stradale. Qui crea un altro problema perché solo il viottolo di 1, 30 mt. per 6, 00 mt. è in comune, mentre tutto il lato destro di 16 mq sono di mia esclusiva proprietà come il cortile. Quindi facendo questo altro errore crea una servitù di passaggio veicolare sulla mia esclusiva proprietà.
Quindi in conclusione l’ordinanza del giudice è di dare il passaggio veicolare fino alle scala senza fermarsi (perché gli è stata rigettata la domanda di reintegra nell’esercizio della facoltà di parcheggio) cioè entrare ed uscire subito senza spegnere il motore dell’auto.
Dopo quest’altra avventura, il giudice ordina la sola demolizione, (ordinando un’altra CTU) lasciando la proprietà aperta, quindi senza sicurezza per i miei bambini di tre anni che giocano nel cortile confinante con la strada circolata ad alta velocità dalle auto e in più in una zona degradata. Tutto questo per non ammettere di aver capito male.
Questa è l’Italia, dove i giudici possono fare quello che vogliono, anche se sbagliato..
Grazie per la cortese attenzione
Lucci Mariano

Lettera pubblicata il 2 Ottobre 2009. L'autore, , ha condiviso solo questo testo sul nostro sito.
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Categorie: - Controversie

La lettera ha ricevuto finora 6 commenti

  1. 1
    Arkostudio -

    Salve, mi spiace immensamente per la sua vicenda. Purtroppo non comprendo granchè delle procedure ma, a parte la mia vicenda giudiziaria, qui pubblicata (http://www.letterealdirettore.it/giudice-punire-costi/), conosco vari casi di incomprensibili valutazioni da parte dei giudici, i quali, spesso per puro orgoglio, come nel suo caso, talora per non-conoscenza della Legge, o forse per un senso di giustizialismo, finiscono per causare un mare di guai. Lei non è solo, ma in questo caso, mal comune non è mezzo gaudio. Il fatto che lei non sia solo, non significa che si debbano accettare passivamente queste palesi ingiustizie. Capisco la sua indignazione ed ha tutta la mia solidarietà, soprattutto perchè sono una madre e so cosa vuol dire la privazione della libertà di tenere al sicuro i propri figli dentro la propria abitazione. Le auguro almeno che, con la sua controparte, riesca ad addivenire ad un accordo che superi, con la ragionevolezza, la pernciosa incoscienza del giudice. Saluto cordialmente.

  2. 2
    Willy -

    Mi hanno chiuso in carcere in isolamento perché potevo reiterare il
    delitto. Sono stato assolto perchè il fatto non sussiste. Chiedo i
    risarcimenti in Appello per ingiusta detenzione. Mi vengono negati
    perchè, così scrive la sentenza, se sono finito in galera
    ingiustamente é stato per mia colpa. In pratica, non avrei messo al
    corrente il GIP dell’esistenza di una audio registrazione e degli
    esiti di un intervento chirurgico effettuati su di me che
    documentavano la mia completa estraneità al delirante teorema del PM.
    Mentre, sempre scritto nelle motivazioni della sentenza di Appello, la
    produzione di queste stesse prove nel corso del processo avevano
    consentito ai Giudici di primo grado di assolvermi. In realtà nel
    corso dell’interrogatorio davanti al GIP, come risulta dai verbali
    delle udienze, il Magistrato non aveva dato la minima importanza alla
    mia insistenza perchè ascoltasse la registrazione nella quale il vero
    responsabile si confessava. Per questo motivo, non fidandomi del
    Giudice, rinunciai, per una precisa strategia difensiva, di informare
    il GIP su alcuni aspetti successivi all’intervento chirurgico dei
    quali invece misi al corrente i Giudici di primo grado dopo aver
    sentito il vero imputabile. Contro l’Appello ricorro in Cassazione che
    conferma la sentenza di Appello perchè anche se io avevo ragione la
    Suprema Corte non occupandosi del “merito”ma solo di vizi formali,
    riconoscendo la “forma” assolutamente corretta dei Giudici di Appello,
    emetteva una sentenza ancora una volta a me sfavorevole. Incredibile.
    Adesso sappiamo dove sono finiti gli ammalati di mente usciti dai
    manicomi per effetto della legge 180 di Franco Basaglia. Vergogna.

  3. 3
    Viivi -

    Esistono delle associazioni per le vittime della giustizia ???

  4. 4
    Raff -

    Abbiamo perso un processo perché il giudice era senz’altro di cattivò umore
    È quello che ci ha riferito il nostro avvocato

  5. 5
    Flores -

    Buonasera,
    Anche a me è successo un ingiustizia, una sentenza che fa ridere tutti, ma i giudici sono autorizzati a far come vogliono, non applicano la legge fanno solo interpretazioni, autorizzati dallo stato a fare come.li pare, ci rimettiamo noi purtroppo, mi hanno pignorato lo stipendio per fare tutti quei soldi a mio ex marito che guadagna il doppio di me, per quale motivo? Non andavamo d’accordo e ci siamo separati..vi sembra giustizia questa?!

    Saluti.

  6. 6
    Yog -

    Flores, da come ci hai esposto il tuo caso, i cui dettagli spiccano come gocce di rugiada sull’erba primaverile, direi anzi che il giudice è stato sin troppo clemente.

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