Dipendente punita per foto ose’
di
peppe970
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Aggiungo un’ultima cosa:
in giurisprudenza, perché vi siano comportamenti del lavoratore dannosi per l’immagine aziendale, e quindi sanzionabili a norma degli artt. 2104 e 2119 c.c., occorre la dimostrazione CONCRETA (e non in via presuntiva!) di un fatto grave che realmente possa ledere la fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
Ad esempio, sono state considerate lesive dell’immagine aziendale le critiche FALSE e DENIGRATORIE all’azienda da parte del dipendente pubblicate sui giornali, oppure la pubblicità del dipendente a prodotti di aziende concorrenti.
La Cassazione ha invece (sentenza 10 settembre 2003, n° 13294) considerato non lesivo dell’immagine aziendale addirittura il rinvio a giudizio del dipendente (bancario) già condannato in primo grado per reati connessi allo svolgimento del lavoro, poiché non vi era ancora una sentenza definitiva di condanna, e dunque ha accolto il ricorso del dipendente contro il licenziamento, e come sopra molte altre (Cass. 21 marzo 1986, n. 2022, Cass. 19 maggio 1986, n. 3319; Cass. 21 ottobre 1987, n. 7778; Cass. 24 febbraio 1990, n° 1410; Cass. 22 marzo 1996, n° 2517; Cass. 26 aprile 2003, n° 6047).
Quindi, semmai nel caso sopra è la ragazza che potrebbe citare in giudizio l’azienda per mobbing, poiché è stata punita e dequalificata pretestuosamente per fatti (partecipazione a feste o concorsi di bellezza con foto sexy) che nulla hanno a che vedere col suo lavoro e con le sue capacità professionali.
Concordo pienamente con Albert e Stefano,non c’è da aggiungere altro,sono stati chiarissimi!Buon Proseguo a tutte e tutti Cleopatra.