Abito in una bifamiliare, il mio vicino dopo una parziale ristrutturazione ha alzato il tetto della sua abitazione di 40 cm rispetto al mio, senza autorizzazione né mia né del comune.
Vorrei sapere se io come confinante faccio una denuncia in comune, quali saranno le conseguenze a cui andranno incontro? Possono avere una sanatoria dal comune senza la mia autorizzazione? Saranno costretti a demolire?
Lettera pubblicata il 4 Dicembre 2008. L'autore, Mirko.F, ha condiviso solo questo testo sul nostro sito.
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Categorie: - Controversie
Abuso edilizio contro le amministrazioni inerti
Il risarcimento del danno da ritardo: l’art. 2 bis della legge 241/1990 introdotto dalla legge 69/2009.
Silenzio. Silenzio assoluto. Se è la condizione ideale per una sala dove si tiene un concerto, non lo è invece nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. E così la legge del giugno scorso 69/2009 stringe il torchio nei confronti dell’amministrazione inerte e la costringe a pagare. Se il tempo ha un valore economico allora anche la p.a. ne deve prendere atto.
L’art. 2 bis della legge 241/1990 -introdotto dall’ art. 7 c) legge 69/2009- prevede l’obbligo di risarcimento a carico delle p.a. -e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative- del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’“inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
La norma si inserisce nella più ampia previsione dell’art. 7 della legge 69/2009 che nel reintrodurre il termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento (salva diversa individuazione con i regolamenti da emanarsi entro un anno e comunque non superiore a 90 giorni), ripropone la norma sulla procedura del silenzio di cui all’art. 21 bis della legge Tar 1034/1971